Azienda
LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore
dalle forme di vendita piramidali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al
dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del
consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova,
anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con
o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o
indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati
consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a
domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la
vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni
immobili.
ART. 2.
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di
commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
ART. 3.
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o
senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso
del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta
da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una
obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza
necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che
svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o
in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.
4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere
occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da
tale attivita', non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla
vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di
subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato
alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di
cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici
collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere
provato per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per
fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o
revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento
dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli
obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere
dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa
affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula
dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato e'
tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da
dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta
giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa
all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso
e' subordinato all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non
puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati
o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei
materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita' che per
tipologia e quantita' sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa
affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attivita'
commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume
dell'attivita' svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il
tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e'
ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3,
all'incaricato alla vendita diretta a domicilio e' in ogni caso
riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi
causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di
restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo
relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti
in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle
modalita' e alle condizioni generali di vendita stabilite
dall'impresa affidante. In caso contrario, egli e' responsabile dei
danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle
modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo
espressa autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il
corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare
esecuzione presso i privati consumatori ne' di concedere sconti o
dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli
affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura
delle provvigioni e le modalita' di corresponsione devono essere
stabilite per iscritto.
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di
strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei
componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi
soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere
la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso
altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte
quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di
Sant'Antonio", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso
il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto
a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un
corrispettivo.
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare
dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura,
una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o
rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in
misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso
di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere,
all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la
permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro
componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o
altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante
entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare,
dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura,
materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi
di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita'
commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume
dell'attivita' svolta.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove
o realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di
cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere
collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o
affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo
articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con
l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione
accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di
cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2542):
Presentato dall'on. Bulgarelli ed altri il 20 marzo
2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, II e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
25 giugno 2003; il 3 luglio 2003; il 13 novembre 2003; il
21 gennaio 2004; il 24 marzo 2004; il 13, 26 maggio 2004;
il 27 luglio 2004; il 29 settembre 2004; il 20 ottobre
2004.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita'
produttive), in sede legislativa, il 17 dicembre 2004 con
pareri delle commissioni I, II e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il
12 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005 in un Testo
unificato con atti n. 3008 (on. Ruzzante ed altri), n. 3325
(on. Pezzella ed altri); n. 3484 (on. Vernetti); n. 3492
(on. D'Agro' ed altri); n. 4555 (on. Didone).
Senato della Repubblica (atto n. 3263):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
deliberante, il 1° febbraio 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 9, 15, 22 febbraio
2005; il 1°, 9 marzo 2005 ed approvato, con modificazioni,
il 14 giugno 2005.
Camera dei deputati (atto n.
2542-3008-3325-3484-3492-4555/B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in
sede referente, il 17 giugno 2005 con pareri delle
commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6,
13, 20 e 21 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita'
produttive), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con
pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed
approvato il 26 luglio 2005.